Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova disciplina del Fondo di garanzia per le PMI, basata sulle riforma contenuta nel Decreto Anticipi (DL 145/2023), con validità di dodici mesi.
Le nuove disposizioni prevedono la conferma di alcune novità introdotte negli ultimi anni, in particolare l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro.
Fondo Garanzia PMI: regole e novità 2024
Nel 2024 sono ammesse al Fondo di Garanzia le microimprese (gratuitamente), le Small Mid Cap (imprese tra 250 e 499 addetti), gli enti del Terzo Settore e quelli religiosi. Tra le novità del nuovo anno c’è invece l’esclusione delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo.
Oltre al tetto massimo di 5 milioni di finanziamento ammissibile per ciascuna impresa, la garanzia sul credito del Fondo PMI prevede adesso anche la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
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Garanzie differenziate per rating
La garanzia per operazioni di investimento resta all’80%, mentre per le operazioni di liquidità la copertura si riduce e si sdoppia, con l’applicazione di due aliquote (al 60% e 55%):
- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini (startup, startup innovative, incubatori, enti del terzo settore),
- 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione),
- 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione),
- 50% per operazioni di capitale di rischio,
- 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap startup innovative,
- 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità.
Nuovi importi per le operazioni ammissibili
La copertura per le operazioni di importo ridotto prevede un nuovo limite dell’importo ammissibile portato a 40mila euro per ciascun beneficiario (limite cumulativo), che può arrivare a 80mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai confidi autorizzati (senza modello di rating ai fini dell’ammissibilità).
Per gli enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo (nel 2024 entrano per la prima volta tra i potenziali beneficiari del Fondo), l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60mila euro (senza modello di rating per l’ammissibilità).
Senza l’iscrizione al Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questi beneficiari potranno essere ammessi alle garanzie del Fondo PMI solo ricorrendo alle risorse di una specifica Sezione Speciale, di prossima istituzione.
Per quanto riguarda i basket bond, l’importo minimo di quelli che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo cende a 500mila euro.
Nuove commissioni e costi
Le commissioni una tantum sono abolite per le microimprese mentre restano applicabili per piccole e medie imprese (PMI), rispettivamente nella misura dello 0,5% e dell’1% dell’importo garantito. Per le Small Mid Cap il costo di commissione sale all’1,25%.
Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte sono eliminate nei casi di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria ed anche per le richieste di riassicurazione.
L’applicazione delle commissioni è invece applicata nel caso di garanzia diretta ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
Per approfondimenti: Circolare MCC n. 21/2023