In caso di mancato accesso alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% a causa di ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili all’impresa edile, quest’ultima è tenuta a risarcire i danni.
Lo ha messo nero su bianco il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023, dove si afferma il diritto al risarcimento dei danni in caso di mancato accesso ai bonus edilizi per avvenimenti imputabili all’impresa edile esecutrice.
La sentenza, nello specifico, riguarda un proprietario di un immobile che ha perso l’accesso al Superbonus 110% a causa di ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili all’impresa edile, che non ha portato a termine gli interventi nei tempi previsti.
L’impresa, quindi, deve risarcire i danni che devono essere quantificati in base alla differenza rispetto all’aliquota più bassa cui il committente potrà aver accesso.
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Il Tribunale, per quanto concerne il caso esaminato, ha stabilito che il danno poteva essere quantificato tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in caso di mancato rispetto del requisito del 30% dei lavori ultimati al 30 settembre 2022, che limita l’accesso alla agevolazione fruendo di una percentuale ridotta al 90%.