Potrebbe partire a dicembre l’invio delle domande per la richiesta dell’Assegno di Inclusione, la cui erogazione prevista a partire dal 1° gennaio 2024. Questa ipotesi si sta facendo strada ipotizzando un sovraffollamento delle richieste e un sovraccarico della piattaforma digitale, che potrebbe essere evitato anticipando quello che invece potrebbe trasformarsi in un click day.
L’Assegno di inclusione, anche per tramite di CAF e Patronati, va richiesto per via telematica all’INPS, che prima verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni richieste e poi lo eroga.
Allo stato attuale, tuttavia, manca ancora i documenti di prassi INPS e soprattutto il decreto attuativo firmato dal Ministero del Lavoro e contenente le linee guida precise per definire le condizioni di accesso all’agevolazione. Di contro, non mancano le FAQ e le pagine informative sul portale ministeriale.
Come funziona l’Assegno di Inclusione
A poche settimane dal suo avvio, dunque, ci sono ancora dubbi operativi sul principale nuovo strumento di contrasto alla povertà varato dall’Esecutivo con il Decreto Lavoro e mirato a definire con esattezza le condizioni di svantaggio necessarie per accedere al beneficio. L’ADI – Assegno di Inclusione, nel dettaglio, è rivolto a:
- nuclei con persone minorenni;
- nuclei con persone con disabilità;
- nuclei con persone con almeno 60 anni di età;
- nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Sempre dal 1° gennaio 2024 dovrà essere erogata l’integrazione al reddito delle famiglie con componenti minorenni, persone con almeno 60 anni di età o persone in condizioni di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Anche tali condizioni necessitano di ulteriori definizioni ministeriali. Alcuni esempi comprendono:
- persone in carico ai servizi per le persone con disabilità (ai sensi del DPCM 159/2013);
- persone in carico ai servizi per le dipendenze;
- persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza;
- persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona;
- persone in carico ai servizi per malattie psichiatriche;
- persone senza fissa dimora iscritte nel registro apposito, in carico ai servizi sociali e in condizioni tali da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
Per tutti gli altri requisiti il riferimento normativo resta il Decreto Lavoro (DL 48/2023), che ne detta le regole di accesso, condizionate anche a cittadinanza e residenza, reddito e composizione del nucleo familiare.