Nuova flessibilità del Fondo di Garanzia PMI per i prestiti concessi grazie al Decreto Liquidità del 2020, con la possibilità di riaprire l’istruttoria su procedimenti di revoca conclusi e di allungare di un mese quella per domande con documentazione incompleta.
I dettagli sulla deroga temporanea rispetto alle ordinarie procedure sono contenuti nella circolare 6/2023.
In particolare, sono previste tre opzioni per riaprire o allungare l’istruttoria:
- Revoche definite per mancata documentazione richiesta: se l’impresa ha inviato la documentazione richiesta, anche in parte, oppure delle controdeduzioni, anche a utilizzando canali diversi del Portale del Fondo, oltre i termini previsti, il Gestore procederà all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di revoca dell’agevolazione e all’effettuazione di una nuova istruttoria di verifica documentale. Potrà richiedere documentazione integrativa al soggetto beneficiario finale prevedendo in tal caso un termine perentorio di 30 giorni per la risposta. Nei casi di pagamento spontaneo già effettuato da parte dei destinatari dei provvedimenti annullati si procederà alla restituzione degli importi corrisposti.
- Procedimenti di revoca avviati dopo il 30 giugno 2022 ma entro il 17 aprile 2023 (data della circolare) per mancanza di documentazione: se il soggetto beneficiario ha inviato la documentazione richiesta oppure delle controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del Portale del Fondo oppure oltre i termini procedurali, il Gestore procederà a completare l’istruttoria di verifica documentale. Se invece l’impresa non ha inviato la documentazione richiesta oppure delle controdeduzioni entro i termini procedurali, il Gestore procederà ad inviare una richiesta di ulteriore documentazione, prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.
- Verifiche documentali avviate dopo il 30 giugno 2022 che non hanno ancora portato a un provvedimento di revoca: anche in questo caso, le deroga si riferisce solo alle verifiche avviate entro la data di pubblicazione della circolare. Se manca la documentazione richiesta, anche in parte, si prevede un’ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.