Al via le domande per il Contributo energia riservato agli Enti del Terzo Settore (ETS). Si tratta del bonus previsto dall’articolo 8 del Decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).
Vediamo tutte le novità e le istruzioni per ottenere il bonus.
Bonus Energia Terzo Settore
Al contributo straordinario di cui al Dl Aiuti ter, in riferimento agli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato 100 milioni di euro.
I fondi copriranno i bonus erogati, proporzionalmente agli incrementi, per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale in bolletta nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.
Come e quando fare domanda
Le domande si presentano dal portale web di Invitalia dal 20 luglio al 21 agosto 2023. L’ordine di ricevimento delle domande non influisce sull’esito della richiesta del contributo.
La piattaforma web realizzata allo scopo è accessibile previa registrazione con SPID, CIE o CNS. Istruzioni e regole sono contenute nel Decreto 8 febbraio 2023.
Quanto spetta per gli Enti iscritti al RUNTS
Il contributo energia è finalizzato a coprire i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.
Il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro per ogni soggetto.
Non spetta il contributo se la percentuale di incremento del costo in bolletta è inferiore al 20%. Se invece il costo supera tale soglia, il decreto riporta le percentuali di incremento dei costi e le relative aliquote da applicare alla liquidazione del contributo, secondo questa tabella:
Come si calcola il contributo energia
Nel caso di fatture riferibili ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:
importo totale fattura al netto IVA /numero totale dei giorni ricompresi della fattura * numero di giorni rientranti nel periodo utile.
- Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e b) è erogabile fino a un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente.
- Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) è erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni richiedente.
Dotazione finanziaria e ripartizione fondi
- 120 milioni per ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria (in forma residenziale o semi-residenziale) alle persone con disabilità.
- 50 milioni per ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria (in forma residenziale o semi-residenziale) alle persone anziane.
- 5 milioni per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani (IPAB).