Con la circolare 1268 del 3 aprile 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, anche in merito alla necessità per il richiedente di dimostrare il soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano per almeno dieci anni antecedenti alla domanda.
La maturazione del periodo decennale, nello specifico, si deve considerare interrotta qualora il richiedente sia assente dal territorio nazionale per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio.
L’INPS, inoltre, ha sottolineato che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello relativo al possesso della cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera.
Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal Codice Civile.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quindi, non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per cinque anni e, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni rende necessaria una ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, in merito all’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.