L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le scadenze per la cessione dei Bonus energia imprese, ora applicabile anche ai crediti relativi al primo trimestre 2023, e approvato i relativi modelli, fornendo anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione.
La comunicazione al Fisco della cessione dei crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore che hanno acquistato carburante da gennaio a marzo può essere effettuata dal 5 aprile al 18 dicembre 2023 mentre, per quanto riguarda il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e pesca per il terzo trimestre 2022, la scadenza è fissata al 21 giugno 2023.
I bonus interessati dalle nuove scadenze sono i seguenti:
- credito d’imposta per imprese a forte consumo di elettricità, in relazione alla spesa per la componente energetica acquistata e utilizzata – oppure prodotta e autoconsumata – nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta per imprese dotate di contatori con potenza ida 4,5 kW non energivore, per i consumi del primo trimestre 2023;
- credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas naturale, sui consumi del primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
- credito d’imposta per imprese non gasivore per le bollette relative ai consumi del primo trimestre 2023, per usi non termoelettrici;
- credito d’imposta per imprese agricole, pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, sulla spesa per acquisto di carburante nel 1° trimestre 2023.
I crediti devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i seguenti termini (utilizzando codici tributo di prossima emanazione):
- 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta indicati nei primi 4 punti;
- 30 giugno 2023, per il bonus in agricoltura e pesca.