Il termine per utilizzare il Bonus Carburante già maturato da parte delle imprese agricole e della pesca viene differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023, come previsto dal testo definitivo del Decreto Milleproroghe approvato da Camera e Senato.
Per fruire del credito maturato nel 2022 e non ancora sfruttato, i beneficiari dell’agevolazione dovranno comunicarne l’importo all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare le modalità di presentazione della comunicazione.
Il Bonus Carburante consiste nel credito d’imposta al 20% riconosciuto alle imprese operanti nell’agricoltura e nella pesca come parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi, relativamente al terzo trimestre 2022.
La medesima scadenza si riferisce anche a coloro ai quali il credito è stato ceduto.
Si ricorda che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del Bonus maturato nel periodo di riferimento, mentre non è necessario inviare il modulo nel caso in cui l’impresa abbia già utilizzato in compensazione l’intero credito tramite Modello 24.
Il mancato invio del modello fa scattare la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Il modello e le istruzioni sono allegati al provvedimento del 16 febbraio. Per la trasmissione del modellosi utilizzano i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio nell’area riservata del sito ufficiale.
Codici Tributo per il Bonus Carburante
- codice tributo 6972 (terzo trimestre 2022 agricoltura e pesca),
- codice tributo 6987 (quarto trimestre 2022 agricoltura e pesca).