Dal 30 agosto al 31 dicembre 2022 è possibile presentare domanda di accesso alla garanzia del Fondo PMI a valere sul nuovo Quadro temporaneo di crisi istituito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina (Temporary Crisis Framework – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti).
Plafond specifico per il Temporary Crisis Framework: 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio; 62mila euro per le imprese dell’agricoltura; 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura. Importo massimo garantito: 5 milioni di euro per singola impresa.
Le domande possono essere presentate anche da imprese che non rientrano nella definizione di PMI ma con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità, limitatamente all’operatività sui portafogli di investimenti.
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese basta dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse alla guerra anche in via indiretta: rincaro prezzi di materie prime, fattori di produzione, incremento spese energetiche ecc. Le operazioni finanziarie devono rispettare le seguenti condizioni:
- durata massima di 8 anni
- importo non superiore, alternativamente:
- al 15% dell’importo medio dei ricavi di vendite e prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla richiesta di agevolazione
- al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi (o nei successivi 6 mesi per le imprese diverse dalle PMI ammissibili), qualora il soggetto abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica.
Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia sono previste ulteriori condizioni, dettagliate nella circolare n. 6/2022 del Gestore.
Le percentuali di copertura sono quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2022: 80% per investimento e operazioni con finalità diversa riferite ad imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello.
La copertura sui finanziamenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici sono pari al 90% per la garanzia diretta e al 100% la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Prevista la gratuità dell’intervento per imprese che operano nei settori più colpiti dall’emergenza bellica (indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).