Al via i bonus energia e gas previsti dai Decreti Energia 17/2022 e 21/2022, per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per tutte le altre imprese, a compensazione dei rincari in bolletta. Le agevolazioni sono concesse in forma di crediti d’imposta e per utilizzarli sono stati pubblicati (con la risoluzione n. 18/E) i relativi codici tributo.
I bonus energia e gas
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ceduti per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
Il termine si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).
Imprese beneficiarie
- Per le imprese energivore è previsto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute in relazione alla bolletta sui consumi del secondo trimestre 2022.
- Per le imprese a forte consumo di gas il credito è invece pari al 20%
- Sono ammesse anche le altre imprese, con un bonus del 12% o del 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022).
I codici tributo
I codici tributo da indicare nel Modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sono:
- “6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- “6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).