Il Bonus facciate è la detrazione edilizia che in Legge di Bilancio ha ottenuto la proroga più corta ed il maggior taglio di aliquota: termina il 31 dicembre 2022 ed è sceso dal 90% al 60%. Un’altra novità del Bonus facciate 2022 è che si possono chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito ma, in questo caso, bisogna ottenere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi. Se si opta per la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi, si ripartisce lo sconto fiscale in dieci quote annuali.
Di seguito la guida completa al Bonus facciate 2022, dopo le novità previste dalla Manovra economica, per effettuare lavori edilizi anche di semplice tinteggiatura sulle facciate esterne degli edifici.
Bonus facciate: le regole per il 2022
Il riferimento normativo sono i commi da 219 a 224 della legge 160/2019, come modificato dal comma 39 della legge 234/2021 (Manovra 2022). I documenti di prassi sono le circolari dell’Agenzia delle Entrate 2/2020 e 7/2021.
La detrazione fiscale spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone di interesse storico o artistico, oppure totalmente o parzialmente edificate (i centri urbani tendenzialmente sono sempre compresi). Non si può utilizzare in caso di demolizione e ricostruzione, anche con la stessa volumetria.
Gli interventi devono insistere sull’involucro esterno visibile (il retro sul cortile non è quindi ammesso) e sono ammessi balconi, ornamenti o fregi sulla parte verticale (esclusi tetto, lastrico solare, pavimenti).
Non ci sono limiti di spesa per i lavori: quale che sia il costo dell’intervento, si applica una detrazione fiscale del 60%. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi, oppure si possono esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’agevolazione si può utilizzare per lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022.
Chi ha diritto al Bonus facciate
L’agevolazione spetta sia alle persone fisiche sia ai titolari di reddito d’impresa (quindi contribuenti IRPEF e IRES):
- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Non sono ammessi contribuenti che hanno solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Per esempio, sono esclusi i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Come per tutte le agevolazioni edilizie, bisogna avere titolo idoneo nei confronti dell’unità immobiliare: proprietari, nudi proprietari, titolari di altri diritto di godimento o abitazione. Attenzione: se il titolare di un contratto di affitto, anche in comodato, deve comunque avere il consenso del proprietario. Possono utilizzare la il Bnus facciate (nel caso in cui abbiamo sostenuto le spese) anche i familiari conviventi oppure i conviventi di fatto in base alla legge 76/2016 ma solo se l’immobile è quello dove si convive già prima dei lavori (non necessariamente prima casa).
Edifici ammessi al Bonus facciate
Gli edifici devono trovarsi nelle zone storiche oppure edificate o parzialmente edificate: tecnicamente, nelle zone A, B o assimilabili in base alla classificazione del decreto dei Lavori pubblici 1444/1968. Tendenzialmente, i centri urbani appartengono sempre alle zona A o B.
Attenzione: quando l’edificio è in zona A o B già identificata come tale dal piano urbanistico, il requisito è automaticamente soddisfatto. Se invece è una zona “assimilata”, questo deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, è sufficiente un’attestazione da parte di ingegneri o architetti.
- Le zone A sono parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Le zone B sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considera parzialmente edificata una zona in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Non sono ammessi al Bonus facciate i lavori su edifici che si trovano nelle altre zone dei piani urbanistici caratterizzate dalle lettere C, D, E, F (edificazione inferiore ai limiti sopra indicati, zone industriali, zone agricole).
Facciate ammesse al Bonus
Gli interventi devono essere di restauro o recupero, anche di sola pulitura o tinteggiatura. La facciata esterna, deve essere visibile dalla strada, anche parzialmente. Possono essere ammesse anche
- pareti laterali o interne, se soddisfano il requisito della visibilità da strada o suolo pubblico;
- parete posteriore dell’edificio se visibile anche parzialmente da strada pubblica o suolo a uso pubblico;
- facciata anche solo visibile da un chiostro a uso pubblico.
Non spetta l’agevolazione se l’intervento è sull’involucro esterno di un immobile al termine di una strada privata circondato da spazio interno, o in posizione di dubbia visibilità dastrada pubblica o suolo pubblico. Esclusi anche lavori su pareti che danno su chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
I lavori devono riguardare la superficie opaca verticale. Sono ammessi interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (sono esclusi su vetrate, persiane, infissi, grate, portoni e cancelli).
Lavori ammessi al Bonus facciate
Gli interventi devono essere di recupero o restauro della facciata esterna: consolidamento, ripristino, pulitura e tinteggiatura della superficie, rinnovo di elementi costitutivi di balconi, ornamenti e fregi; consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
In quest’ultimo caso (miglioramento termico), gli interventi di efficienza energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti in materia, previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015. I lavori devono riguardare almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Spese agevolabili
Sono ammesse alla detrazione tutte le spese che vengono sostenute per l’intervento edilizio, comprese quelle per acquisto dei materiali, progettazione e prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi, attestato di prestazione energetica), altri eventuali costi strettamente collegati ai lavori (per esempio, spese relative a installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Importante: può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, senza quindi rivolgersi a un’impresa, ma in questo caso sono agevolate solo le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Adempimenti per il Bonus facciate
Non bisogna presentare domanda o chiedere autorizzazioni e si utilizza la detrazione IRPEF del 60% sulla spesa per i lavori direttamente in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se si opta per sconto in fattura o cessione del credito, bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate apposita Comunicazione web entro il 29 aprile 2022 (per i lavori nel 2021).
I pagamenti dei lavori devono avvenire tramite bonifico postale, bancario o altri istituti autorizzati dalla Banca d’Italia indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Ci sono bollettini già predisposti per gli altri bonus edilizi che possono essere utilizzati anche per il Bonus facciate. Attenzione: l’obbligo di bonifico riguarda solo le persone fisiche, non i titolari di reddito d’impresa.
=> Bonifico e causale per Bonus Facciate
Altri adempimenti fiscali
- Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.
Nel caso di interventi di efficienza energetica, ci vogliono anche: “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA (bisogna inviarla entro 90 giorni dalla fine dei lavori), asseverazione, copia dell’attestato di prestazione energetica (APE), relazione tecnica, schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati, e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce
garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Documenti da conservare
- fatture spese sostenute;
- ricevuta bonifico di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste odichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con data di inizio lavori ;
- copia domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento di tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- copia delibera assembleare di approvazione lavori per interventi su parti comuni e tabella millesimale di ripartizione spese;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori dal detentore dell’immobile.
Documenti per interventi di efficienza energetica
- stampa originale Scheda descrittiva dell’intervento;
- asseverazione tecnico abilitato;
- copia attestato di prestazione energetica (APE);
- copia relazione tecnica;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con dichiarazioni di prestazione (DoP);
- stampa email ENEA con codice CPID.