Con la Circolare n. 175/2021, l’INPS chiarisce quali sono le attività autonome ammesse al beneficio addizionale fino a 4680 euro in un’unica soluzione (pari a sei mensilità da 780 euro), a cui ha diritto il titolare del Reddito di Cittadinanza che decide di mettersi in proprio entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC. La circolare, inoltre, illustra la disciplina e le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del beneficio addizionale.
Requisiti per il beneficio addizionale RdC
- Il richiedente è parte di un nucleo familiare beneficiario di RdC ancora in corso di erogazione;
- Avvio attività (autonoma, individuale, cooperativa come socio lavoratore) entro 12 mesi dall’inizio del sussidio;
- Il richiedente non ha cessato, nei dodici mesi precedenti, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non ha sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- Il richiedente non è componente di nuclei già fruitori del beneficio addizionale.
Attività imprenditoriali ammesse
Per ottenere la somma aggiuntiva (di cui all’articolo 8, comma 4 del DL 4/2019), sono ammesse le attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, anche a chi costituisce o fa ingresso in una società a responsabilità limitata (Srl) o di persone (Snc o Sas) purché il beneficiario sia un socio lavoratore, cioè che presti attività lavorativa (e non si limiti al conferimento di capitale sociale). Si utilizzano gli stessi criteri validi per la liquidazione anticipata dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione (incentivo per l’auto-imprenditorialità). Sono dunque ammesse le seguenti fattispecie.
- Attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome;
- Attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- Costituzione di società unipersonale (Srl, Srls, SpA) con unico socio illimitatamente responsabile (solo in tal caso);
- Costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (Snc, Sas o Srl) se il socio svolge attività lavorativa.
La verifica di questo requisito sarà verificata tramite l’iscrizione nelle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie (a seconda del caso: casse professionali, gestione separata, gestione commercianti, artigiani o coltivatori diretti).
Domanda Bonus RdC imprenditorialità
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività tramite il modello INPS “COM esteso” aggiornato (disponibile dal 30 settembre 2021). La comunicazione va effettuata anche se l’attività è stata avviata e comunicata all’INPS con le precedenti modalità e la fruizione dell’RdC risulti ancora in corso al 30 settembre. L’INPS accetterà anche le domande provenienti da nuclei il cui RdC sia scaduto tra il 15 maggio e il 30 settembre 2021 a condizione che l’attività sia stata comunicata con le precedenti modalità (entro 30 giorni, tramite modello “RdC-Com Esteso“).
Il beneficio (il cui importo è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività, moltiplicando per sei l’ammontare dell’RdC fruito) viene erogato sul conto corrente (IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, entro due mesi. Come anticipato nel Messaggio n. 3212/2021, la richiesta può essere presentata all’INPS tramite le seguenti modalità:
- sito web dell’INPS (www.inps.it) con SPID, CNS o CIE;
- Istituti di patronato;
- Centri di assistenza fiscale.
Revoca
Il beneficio addizionale può essere revocato se l’attività avviata cessa prima di 12 mesi oppure se si verifica una decadenza sanzionatoria dal RdC. Ad esempio, per mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva, mancato aggiornamento della DSU per variazioni del nucleo familiare.