Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 il Decreto 27 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, ossia il provvedimento attuativo del bonus idrico fino a mille euro destinato alle persone fisiche, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione (fornitura e posa in opera), dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e flusso d’acqua limitato (sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua).
=> Tutti i Bonus della Legge di Bilancio 2021
Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (commi da 61 a 65), il bonus idrico attendeva il provvedimento applicativo, firmato finalmente a settembre dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il decreto MiTE individua dunque i beneficiari e definisce i criteri per l’ammissione al bonus (che spetta per un solo immobile, una tantum, per interventi di efficientamento idrico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari), da richiedersi per via telematica e concesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande fino ad esaurimento risorse (20 milioni di euro).
Beneficiari
I potenziali beneficiari del bonus idrico (che è esentasse) sono le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà, diritto reale o di godimento (già registrati al momento della domanda) su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.
Interventi ammessi al bonus
- Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Come fare domanda
Per ottenere il rimborso spesa (fino ad esaurimento risorse) i richiedenti devono presentare istanza, registrandosi sulla apposita piattaforma del MiTE denominata “Piattaforma bonus idrico” (ancor chiusa), autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. La piattaforma sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale. Alla domanda si deve allegare copia della fattura o del documento commerciale di acquisto. All’atto della registrazione, il beneficiario autocertifica:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (IBAN) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario (con nome, cognome e codice fiscale)
della volontà di fruire del bonus.
Il Bonus Idrico è alternativo e quindi non è cumulabile con il Bonus Ristrutturazioni o altre agevolazioni fiscali usufruite per gli stessi interventi. Per ulteriori dettagli, sul sito del MiTE sono state pubblicate anche le FAQ sul bonus idrico 2021, che riassumono i contenuti della misura e forniscono la sintesi delle istruzioni, in attesa che sia resa operativa la piattaforma per le domande.