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Fondo Imprese in difficoltà, domande dal 20 settembre

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 6 Settembre 2021
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:51

Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria: Decreto MiSE con modalità e termini di domanda di finanziamenti agevolati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale con i termini e le modalità al Fondo da 400 milioni di cui all’art.37 del decreto Sostegni, che concede alle grandi imprese in temporanea difficoltà a causa della crisi Covid (anche in amministrazione straordinaria), di ottenere il credito necessario a non interrompere la l’attività ed al contempo investire in un piano di rilancio dell’impresa stessa (requisito primario) anche al fine di tutelare l’occupazione. Istituito presso il Ministero e gestito da Invitalia, il Fondo (istituito dall’articolo 37 del DL 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal DM 5 luglio 2021) concede finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni (articolo 14, comma 1, DM 5 luglio 2021), alle imprese con almeno 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro (o bilancio superiore ai 43 milioni). Il Fondo opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, ed è stato autorizzato dalla Commissione Europea.

=> Incentivi e credito alle imprese: le proroghe in arrivo

Domanda

Le domande si inoltrano a partire dalle ore 12:00 del 20 settembre (fino alle ore 11:59 del 2 novembre) al Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web di Invitalia (www.invitalia.it). La modulistica sarà resa disponibile sul sito prima dell’apertura dei termini. Per l’accesso è richiesta l’identificazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Beneficiari

Grandi impresi di qualsiasi settore economico (con esclusione di quello bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data della domanda:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, per motivi connessi all’emergenza Covid-19 (flussi di cassa prospettici inadeguati, condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno sede legale e operativa sul territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e poi non rimborsato o bloccato aiuti illegali o incompatibili;
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni del MiSE;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati motivo di esclusione di un operatore economico da appalto o concessione ai sensi della normativa su contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Piano di rilancio

Le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile che illustri:

  • le azioni per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività;
  • le prospettive di mercato, fornendo giustificativi sullo stato di difficoltà e sulla capacità di rimborso del finanziamento;
  • le azioni per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di difficoltà;
  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, le eventuali azioni ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, inclusi cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Agevolazioni

L’importo complessivo del finanziamento agevolato non può essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura nel libro paga dei subcontraenti (nel caso di imprese costituite dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
  • al 25% del fatturato totale del 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può in ogni caso eccedere i 30 milioni di euro.