Con provvedimento del 27 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale da moltiplicare al contributo a fondo perduto concesso dal DL Agosto (articolo 60, comma 7-sexies del DL 104/2020 convertito dalla legge 126/2020) a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del DL Rilancio (articolo 25) e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo (dal 10 al 24 febbraio 2021).
Sono ammessi coloro che non avevano presentato la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti o che erano localizzati in comuni montani esclusi dal CFP.
Pari al 15,6531%, ottenuta in base alle risorse stanziate (5 milioni di euro) e alle domande pervenute (per 31.942.524 euro), consente di determinare l’importo massimo del ristoro per ciascun beneficiario.
Pertanto, il contributo erogabile è pari a quello risultante dall’ultima domanda correttamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale (15,6%), troncando il risultato all’unità di euro.