Si conclude il 4 novembre, dopo 30 giorni di apertura, la finestra (apertasi lo scorso 4 ottobre) per le domande di credito d’imposta sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di DPI atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nei luoghi di lavoro (compresi i tamponi Covid-19).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio riporta le istruzioni per la compilazione dell’apposito modello di domanda (“Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”) per comunicare l’ammontare delle spese sostenute, al fine di consentire l’individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili, mentre con il nuovo provvedimento del 2 novembre si forniscono ulteriori chiarimenti.
=> Scarica il modello di domanda per il Bonus Sanificazione e DPI
Il bonus Sanificazione Covid nel Sostegni bis
Il decreto Sostegni-bis (articolo 32 del Dl n. 73/2021) ha in pratica riproposto il bonus introdotto dal Dl Rilancio, aggiornandolo alle spese sostenute da giugno ad agosto per l’adeguamento degli ambienti in lavoro in vista della ripresa delle attività produttive. In particolare:
- sanificazione ambienti dove si esercita l’attività e strumenti utilizzati;
- somministrazione tamponi a coloro che prestano opera nell’ambito delle attività;
- acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti UE);
- acquisto detergenti e disinfettanti;
- acquisto dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti UE, incluse le eventuali spese di installazione);
- acquisto dispositivi per il distanziamento (barriere e pannelli protettivi, incluse spese di installazione).
=> Sanificazione, tamponi e DPI, bonus fino a 60mila euro
I beneficiari
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il credito d’imposta al 30% fino a 60mila euro per ciascun beneficiario. Possono accedere operatori economici, enti non commerciali (compresi enti del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il medesimo:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
La domanda
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari o loro intermediari dovranno trasmettere online il modello, disponibile nell’area riservata del sito. L’istanza può essere trasmessa dal contribuente o da un intermediario, tramite:
- servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Un successivo provvedimento, entro il 12 novembre 2021 (scadenza per l’invio dei modelli), indicherà gli importi spettanti in base alle richieste pervenute e ai fondi a disposizione. Per la corretta quantificazione del credito spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con il provvedimento in questione.
Tale credito d’imposta potrà poi essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa in compensazione tramite F24 mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.