Entro martedì 15 giugno, le imprese che stanno usufruendo della moratoria mutui PMI e della sospensione rate di rimborso prestiti, devono presentare una comunicazione alla banca o all’istituto di credito che ha erogato il finanziamento dichiarando di voler godere della proroga del beneficio, introdotto dal decreto Cura Italia ed ora esteso fino al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni Bis. Il modello di comunicazione dev’essere conforme a quello presentato per la richiesta di accesso alla moratoria, allegando autocertificazione sulle carenze di liquidità dovute alla pandemia. Dopo lo slittamento della scadenza, contenuto nell’articolo 16 del dl 73/2021, c’è dunque la circolare attuativa ministeriale dello Sviluppo economico per ottenere la proroga, che però riguarda la sola quota capitale dei prestiti, e prevede la presentazione di una specifica domanda.
=> Credito imprese: le novità del Decreto Sostegni bis
Riguarda la moratoria PMI che era stata introdotta dal Cura Italia dello scorso anno (articolo 56 dl 18/2020), e poi successivamente prorogata da vari provvedimenti. Riguarda i prestiti a valere sui bandi FCS, Fondo crescita sostenibile, FIT, Fondo innovazione tecnologica, e PIA Innovazione (pacchetto integrato di agevolazioni) per le PMI. L’ultima scadenza, che era al 30 giugno, è ora slittata al 31 dicembre 2021. Come detto, va presentata specifica domanda entro il prossimo 15 giugno.
«Tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati – si legge nella circolare 191166 dell’8 giugno 2021 – e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021». Bisogna utilizzare uno specifico modello di domanda, DSAN, allegato alla circolare e pubblicato sul portale del MiSE. La richiesta di proroga va inoltrata al soggetto gestore del fondo che gestisce l’agevolazione.
Una volta ottenuta la proroga, tuttavia, cambiano le condizioni della misura: in base a quanto previsto dalla norma inserita nel Sostegni bis, infatti, la sospensione da luglio a dicembre si applica alla sola quota capitale mentre no ha effetti sugli interessi maturati. Dunque, la sospensione della quota capitale è fruibile fino a fine anno ma da luglio riprende il pagamento degli interessi. E soprattutto, la moratoria si proroga solo su domanda e non in automatico (proprio perché cambiano le condizioni).