I nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Sostegni bis spettano a tutte le imprese e le Partite IVA che hanno già utilizzato i precedenti indennizzi previsti dal primo decreto Sostegni ma anche a nuove categorie di beneficiari e attività economiche, grazie al nuovo ristoro – alternativo e/o complementare al primo – per le imprese che non hanno subito un calo del fatturato pari al 30% nel 2020 ma hanno registrato un’analoga flessione nel periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti. Ad estendere ulteriormente la platea dei beneficiari è il terzo contributo, questa volta basato sul risultato operativo, che andrà eventualmente a integrare quello previsto per la flessione di fatturato. Vediamo di seguito, con precisione, quali requisiti sono necessari per questi differenti tipologie di contributi, e come cambiano rispetto a quelli richiesti per gli indennizzi di marzo-aprile.
Fondo perduto sul calo di fatturato 2020
E’ sostanzialmente analogo a quello previsto dal primo decreto Sostegni, riguarda la stessa platea di Partite IVA (imprese, autonomi, professionisti, reddito agrario) e verrà riconosciuto automaticamente, senza presentare domanda. I requisiti:
- partita IVA già aperta al 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni bis);
- essere già beneficiari del fondo perduto previsto dall’articolo 1 del dl 41/2021;
- fatturato massimo di 10 milioni di euro nel 2019;
- calo di ricavi o compensi pari ad almeno al 30% in media nel 2020 (per le nuove aperture di partita IVA dal 2019, non è necessario il calo di fatturato).
L‘importo (massimo a 150mila euro) del contributo a fondo perduto è analogo a quello del primo decreto Sostegni:
- 60% della differenza media mensile, per le attività con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro,
- 50% da 100mila a 400mila euro,
- 40% fra 400mila e 1 milione di euro,
- 30% fra 1 e 5 milioni di euro,
- 20% fra 5 e 10 milioni di euro.
C’è un ristoro minimo di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nuovo contributo su calo al 31 marzo 2021
E’ previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del Sostegni bis, dl 73/2021 e spetta alla stessa platea con requisiti analoghi a quelli del contributo precedente, con l’eccezione di quello relativo al fatturato, per il quale cambia il periodo di riferimento. E, in questo caso, non è necessario aver ottenuto il precedente contributo (ma non c’è nemmeno un’esclusione in questo senso). Quindi, nel dettaglio, i requisiti sono i seguenti:
- partita IVA già aperta al 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni bis);
- fatturato massimo di 10 milioni di euro nel 2019;
- ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
L’importo varia a seconda delle due fattispecie, nel seguente modo:
- attività che hanno preso il contributo del dl 41/2021: anche il nuovo indennizzo, riparametrato al diverso periodo, si calcola con le percentuali sopra riportate, che vanno dal 60 al 20% della perdita media di fatturato;
-
attività che non hanno preso il contributo del dl 41/2021: alla perdita media di fatturato si applicano le seguenti aliquote:
- 90% della differenza media mensile, per le attività con fatturato o compensi 2019 fino a 100mila euro,
- 70% con fatturato 2019 da 100mila a 400mila euro,
- 50%, con ricavi fra 400mila e 1 milione di euro,
- 40%, fra 1 e 5 milioni di euro,
- 30% fra 5 e 10 milioni di euro.
Questo contributo è alternativo a quello automatico previsto sulla base dell’intero fatturato 2020. Chi però ha già ricevuto l’indennizzo del primo decreto Sostegni, di fatto riceverà automaticamente sul conto corrente anche la nuova tranche alle medesime condizioni. Se però presenta anche la domanda per il contributo riparametrato al nuovo periodo, riceverà eventualmente solo la differenza. Qui c’è una clausola a favore delle imprese: se emerge che il contributo automatico era invece più alto di quello spettante in base al nuovo calcolo, in questo caso l’Agenzia delle Entrate «non darà seguito all’istanza». I tetti minimi e massimi sono analoghi.
Nuovo contributo basato sull’utile 2020
Questo è un contributo che a certe condizioni spetta teoricamente a tutte le attività economiche, in aggiunta ai due sopra elencati. E che, se riconosciuto, comporterà eventualmente una sorta di conguaglio rispetto a quanto già incassato. E’ previsto dal comma 16 dell’articolo 1 del Sostegni bis, ed è parametrato non al calo di fatturato ma alla flessione dell’utile, o alla perdita. Sottolineiamo che questo ulteriore indennizzo non si basa sulle flessioni medie mensili ma sul totale 2020, che però non si riferisce al fatturato ma all’utile. Attenzione: resta il requisito del fatturato annuo 2019, che può essere al massimo pari a 10 milioni di euro; cambia invece quello relativo alla perdita 2020 rispetto all’anno precedente, che si riferisce all’utile. Non è ancora stabilita l’entità del calo dell’utile che darà diritto al beneficio, si rimanda per questo a un decreto ministeriale attuativo. La norma primaria prevede che il contributo spetti:
a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
Ecco tutti i requisiti:
- partita IVA aperta al 26 maggio 2021;
- fatturato fino a 10 milioni di euro nel 2019;
- risultato economico d’esercizio 2020 (utile o perdita) inferiore a quello 2019 di una percentuale da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia;
- dichiarazione dei redditi 2020 trasmessa entro 10 settembre 2021 (oltre questo termine si perde il diritto alla richiesta di contributo).
L’importo spettante sarà stabilito in base ai criteri di un apposito decreto attuativo, ma si collocherà sempre entro il tetto massimo di 150mila euro e comunque al netto dei ristori Covid già percepiti (a titolo di contributo a fondo perduto in base a tutte le diverse norme emergenziali). In pratica, in base a criteri che verranno stabiliti dal decreto attuativo, si applicherà una percentuale alla differenza dell’intero risultato economico d’esercizio, sottraendo poi i contributi già percepiti.