Il Piano Transizione 4.0 è l’iniziativa con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, con le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio collegata al PNRR (pari ad oltre 24 miliardi di euro per il biennio 2021-2022), incentiva l’innovazione e l’Industria 4.0 concedendo agevolazioni fiscali in forma di credito d’imposta sugli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali e immateriali, per il momento da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Tutti i chiarimenti sulla corretta fruizione del credito d’imposta 4.0, gli aggiornamenti alle ultime novità legislative ed il coordinamento con le precedenti regole, sono contenuti nella recente Circolare n. 9/E dell’Agenzia, che contiene anche le riposte a una serie di quesiti relativi all’applicazione dei commi 1051 – 1063 della legge 178/2020.
Il Piano Transizione 4.0
Il Piano Transizione 4.0 rinnova le precedenti agevolazioni a sostegno degli investimenti innovativi e la trasformazione digitale delle imprese italiane, come l’iper e il super-ammortamento e il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Le agevolazioni sono cumulabili con altri finanziamenti (come quelli regionali, nazionali o europei come i contributi “de minimis”).
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C’è una distinzione tra investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (decorrenza della nuova disciplina in materia) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (prenotazione), e quelli che alla stessa data non presentano le medesime condizioni: in pratica, se gli investimenti sono stati effettuati dopo questa data, si applica la Legge di Bilancio 2021, se invece l’operazione è precedente vale la manovra dello scorso anno, che prevedeva il credito d’imposta per investimenti fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 se entro dicembre il relativo ordine risultava accettato dal venditore con avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%). In base alle regole 2021, invece, il credito d’imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022:
- per gli investimenti aventi a oggetto beni ordinari, diversi da quelli 4.0, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili fino a 2 milioni di euro. Per i beni funzionali allo smart working, invece, l’aliquota aumenta fino al 15%;
- per i beni immateriali 4.0 fino al 20% per investimenti 2021 fino a 1 milione di euro;
- per i beni materiali 4.0 su investimenti 2021 il credito è pari:
- al 50% del costo per investimenti fino a € 2,5 mln;
- al 30% per la quota compresa tra € 2,5 milioni e € 10 mln;
- al 10% per la quota compresa tra € 10 mln e € 20 mln;
- per gli investimenti in beni materiali 4.0 relativi al 2022 l’azienda avrà invece diritto ad un credito d’imposta pari al:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln;
- 20% per la quota compresa tra € 2,5 mln e € 10 mln;
- 10% per la quota compresa tra € 10 mln e € 20 mln;
- per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design l’aliquota è pari:
- al 20% fino ad un massimo che va da 3 a 4 milioni per le attività di R&S;
- dal 6% al 10% con massimale da 1,5 a 2 milioni, per innovazione tecnologica e design. L’aliquota sale fino al 15% per progetti di innovazione tecnologica legati alla transizione tecnologica o innovazione digitale 4.0;
- per gli investimenti in formazione 4.0 l’aliquota è pari al:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese;
- 40% per le medie imprese nel limite di 250 mila euro;
- 30%, sempre nel limite massimo annuale di 250mila euro, per le grandi imprese.
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Compensazione del credito
Il credito d’imposta si può utilizza esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere: dall’anno di entrata in funzione per gli investimenti in beni strumentali non 4.0; dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Fanno eccezione gli investimenti non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 anche da parte di soggetti con ricavi o compensi sopra i 5 milioni di euro (novità prevista dal Sostegni bis, articolo 20 dl 73/2021), per cui è possibile l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale.