C’è tempo fino al 31 maggio per inoltrare la domanda dell’indennità una tantum onnicomprensiva per i lavoratori dello Spettacolo, stagionali, intermittenti, autonomi senza partita IVA e venditori porta a porta che non hanno beneficiato di analoghi bonus 2020. Parliamo dell’indennizzo previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), che per l’emergenza Covid-19, ha previsto anche per quest’anno ulteriori misure di sostegno, in particolare attraverso una indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori, ampliando la platea e modificando i requisiti di accesso rispetto al Bonus mille euro del Dl Ristori.
Bonus INPS 2400 DL Sostegni
Le tipologie sono specificate nella scheda “INDENNITA’ COVID-19” sul sito dell’INPS.
- Stagionali e in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo: non devono essere titolari di pensione, Naspi, rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo scorso.
- Dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali, titolari fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore, pari ad almeno trenta giornate. Devono aver avuto nel 2018 uno o più contratti per almeno trenta giornate.
- Stagionali e in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di pensione o contratto subordinato (escluso intermittente senza indennità di disponibilità).
- Intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015), che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o pensione.
- Autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che fra gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021, già iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo 2021 con accredito di almeno un contributo mensile, senza un contratto di lavoro dipendente o pensione alla data della domanda.
- Venditori a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 114/1998), con reddito 2019 derivante da queste attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di pensione o contratti di lavoro dipendente.
- Lavoratori dello Spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel periodo fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 per un corrispondente reddito 2019 fino a 75mila euro, non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità, oppure sette contributi giornalieri dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e relativo reddito 2019 fino a 35mila euro.
Chiarimenti INPS su nuovi beneficiari
In relazione al bonus 2400 euro DL Sostegni, per i lavoratori dello Spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori quater (cfr.: paragrafo 5 della Circolare INPS n. 65 del 2021), i limiti massimi di 75.000 euro e di 35.000 euro, per le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri oppure 7 contributi giornalieri nel periodo indicato, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
E’ uno dei chiarimenti INPS forniti dall’Istituto di previdenza in relazione alla nuova indennità Covid per il 2021. Con lo stesso provvedimento, si chiarisce che l’incompatibilità (prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11 del decreto Sostegni) tra le indennità COVID-19 per il 2021 disciplinate dall’articolo 10 del Dl Sostegni (commi 1, 2, 3, 5 e 6) ed il Reddito di Emergenza (REm), è da intendersi con le sole quote di sussidio erogate per il 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto. Pertanto, il REm 2021 (cfr.: Circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021) è incompatibile con le sole indennità del decreto Sostegni percepite nel 2021.
I chiarimenti del caso nel Messaggio INPS n. 1764 del 30 aprile 2021.