Pagamenti al via per le nuove indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Il Decreto Sostegni ha infatti previsto nuovi Bonus una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137/2020 (i mille euro del Decreto Ristori), lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha infatti previsto una doppia procedura:
- chi era già beneficiario delle analoghe indennità (previste in quel caso dall’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ottengono il bonus d’ufficio, ossia senza dover fare nulla.
- i nuovi aspiranti beneficiari con i requisiti previsti devono invece fare domanda (potranno utilizzare i consueti canali online o rivolgersi a patronati e CAF).
In queste nuove indennità rientrano infatti adesso anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici che prima non rientravano nel beneficio ed i lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri per un reddito fino a 35.000 euro oppure 30 giornate di contributi per un reddito fino a 75mila euro.
Si tratta dell’indennità una tantum e onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori che, a causa dell’emergenza Coronavirus e delle restrizioni anti Covid, sono stati penalizzati.