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Sconfinamento bancario: cosa cambia dal primo gennaio

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 31 Dicembre 2020
Aggiornato 20 Gennaio 2021 15:57

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Credito e default: nuovo Regolamento UE sullo sconfinamento dei debiti bancari al via, soglia di rilevanza più stringente, addio alle compensazioni.

Ial 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default bancario prevista dal regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

La nuova disciplina, se è vero che da un lato non modifica la procedura delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi nell’ambito del processo di valutazione del merito creditizio dei clienti (gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo se ritengono che abbia difficoltà permanenti nel restituire il debito), dall’altro incide però sui requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

La nuova definizione introduce infatti criteri in alcuni casi più stringenti. I debiti sono classificati come deteriorati (default) se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • la banca giudica improbabile che, senza azioni come l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alla sua obbligazione (criterio già in vigore);
  • il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (per le amministrazioni pubbliche 180 giorni) nel pagamento di una obbligazione rilevante, considerando tale un debito scaduto che superi 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta) oppure l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate le due soglie, parte il conteggio dei giorni consecutivi di “scaduto”, dopo i quali il debitore è classificato in stato di default.

È dunque necessario che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, ossia che che superi sia quella assoluta (100 o 500 euro) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga oltre il periodo ammesso (90  0 180 giorni consecutivi).

Con le nuove regole, non è più possibile compensare gli importi scaduti con linee di credito aperte e non utilizzate ( margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Sul sito di Bankitalia sono disponibili le FAQ sul Regolamento UE e da scaricare, anche la guida per imprese sulle nuove regole di default.

La nuova definizione non introduce comunque il divieto di consentire sconfinamenti oltre la disponibilità sul conto oppure oltre il limite di fido. Anche per questo, la Banca d’Italia ha inviato una comunicazione al sistema creditizio e bancario al fine di favorire una corretta e trasparente comunicazione ai clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle potenziali conseguenze nei rapporti contrattuali.