Con la maxi-circolare n.30 del 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica ad ampio raggio sull’applicazione del Superbonus, rispondendo ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria, professionisti e CAF.
Il documento illustra per prima cosa le modifiche introdotte dal decreto legge n. 104/2020 (decreto Agosto) sulla detrazione delle spese per interventi che rientrano nel Superbonus al 110% (lavori di efficienza energetica, lavori antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici). Inoltre, fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive che servono per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
=> Ecobonus al 110%, come funziona la proroga in Manovra
Superbonus: novità Dl 104/2020
La circolare ripercorre, tra le altre cose, le novità sulla nozione di accesso autonomo dall’esterno, sul quorum ridotto (1/3 della proprietà) per l’approvazione condominiale dei lavori, le semplificazioni sulle asseverazioni nel caso di soli interventi sulle parti comuni (devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali), sull’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017.
Onlus, OdV, ApS, IACP
Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono accedere al Superbonus senza paletti sulla tipologia di immobile: l’agevolazione spetta sempre, senza vincolo catastale o di destinazione d’uso, e senza il limite delle due unità. Niente split payment sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi per interventi agevolati con Superbonus ed eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) che scelgono lo sconto in fattura invece della detrazione.
Accesso autonomo
Un’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, quando:
all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli) non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Interventi trainanti e trainati
Possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono accedere all’Ecobonus 110% anche se l’intervento non interessa l’edificio residenziale principale, purché sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti del decreto Rilancio. L’installazione di impianti fotovoltaici può altresì essere agevolata anche se effettuata sulle pertinenze di edifici o unità immobiliari.
Infine, nella circolare si analizza il caso degli interventi di isolamento termico di superfici opache dell’edificio: le spese sono agevolabili anche se i lavori riguardano un solo edificio tra quelli che costituiscono il condominio, purché nel rispetto del superamento del 25% della superficie lorda di tale edificio e del miglioramento di due classi energetiche.