Da quest’anno scattano le sanzioni per associazioni e imprese che non pubblicano entro il 30 giugno, sui portali web o in bilancio a seconda degli obblighi di legge previsti per le diverse attività, le informazioni relative ad aiuti economici o in natura ricevuti da pubbliche amministrazioni.
Si tratta degli obblighi previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 124/2017, come modificati dall’articolo 35 del Decreto Crescita (dl 34/2019). Sono scattati dall’esercizio finanziario 2018 e, dal primo gennaio 2020, sono previste sanzioni per chi non adempie.
Tale adempimento riguarda tutte le tipologie di impresa mentre restano esclusi i liberi professionisti a partita IVA. Inoltre, la comunicazione non si rende obbligatoria se l’importo delle sovvenzioni ricevute è inferiore a 10mila euro nel periodo considerato.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Per quanto riguarda le imprese, vanno pubblicati nelle note integrative del bilancio gli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, oppure non sono tenute alla redazione della nota integrativa, devono pubblicare questi dati, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Le associazioni dei consumatori, le associazioni di protezione ambientale, ONLUS, fondazioni, e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (dlgs 286/1998) pubblicano i dati sul proprio sito internet oppure su analoghi portali digitali.
In base all’articolo 125-ter della sopra citata legge 124/2017, l’inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicazione dei dati relativi ai contributi pubblici ricevuti comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa), scatta la restituzione integrale del beneficio.