Dal pomeriggio del 15 giugno è possibile inoltrare la domanda (ma non c’è nessun click day) per il contributo a fondo perduto riservato esclusivamente ad esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario che presentino specifici requisiti. Con la circolare n. 15/E del 13 giugno, sono stati forniti gli ultimi chiarimenti del caso sul beneficio previsto dal Dl Rilancio (articolo 25, Dl n. 34/2020) – inquadrando inclusi ed esclusi e specificando alcuni casi particolari – chiarendo la natura contabile e fiscale del beneficio – il fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio (rilevato nella voce A5 del conto economico) e non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto.
La circolare, inoltre, fornisce le istruzioni per la regolarizzazione spontanea nel caso si fruisca del contributo a fondo perduto senza averne pieno diritto.
Ammessi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio è destinato al singolo contribuente con i requisiti richiesti, anche se esercita contestualmente più di un’attività e a prescindere dal regime fiscale.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, viene fornito un elenco preciso delle varie fattispecie, precisando ad esempio che sono ammessi anche pensionati e dipendenti che producano però anche un reddito d’impresa o da lavoro autonomo ammissibile al fondo perduto, i forfettari con analogo profilo, ma anche alle imprese esercenti attività agricola o commerciale svolte in forma di cooperative e STP (società tra professionisti).
=> Contributo a fondo perduto al via: modello e domanda
Esclusi
In riferimento ai beneficiari del bonus Covid di marzo, sono esclusi:
- liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata (articolo 27, Dl n. 18/2020);
- lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro (articolo 38, Dl n. 18/2020).
Sono in ogni caso esclusi i contribuenti con attività cessata (Partita IVA) alla data di presentazione dell’istanza.
Casi particolari
La nuova circolare torna ancora una volta sul requisito della soglia massima di ricavi e compensi, analizzando le varie casistiche. Inoltre, vengono chiarite le diverse deroghe a questo riguardo ed i casi in cui contributo a fondo perduto spetta anche se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è stato pari a zero.
In particolare, possono accedere a contributo a fondo perduto anche coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, per un importo di 1.000 euro se persone fisiche e 2.000 euro se soggetti diversi. Stesso discorso per chi è localizzato in comuni che già versavano in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento dell’insorgenza della pandemia (non serve comprovare il calo di fatturato).