Le PMI che chiedono i prestiti garantiti al 90% dal Fondo di Garanzia in base al fatturato 2019, possono presentare idonea documentazione anche se non hanno ancora depositato il bilancio, per esempio consegnando alla banca quello approvato, oppure con documento contabile timbrato e firmato. Lo chiarisce il modulo di richiesta della garanzia pubblicato sul sito del Fondo PMI.
La regola generale è la seguente: i prestiti garantiti dal Fondo per l’emergenza Coronavirus, regolamentati dall‘articolo 13 del Decreto Liquidità (dl 23/2020), possono arrivare a un massimo di 5 milioni di euro per singola impresa. Nel rispetto di questo tetto massimo, ogni azienda può chiedere un finanziamento pari al massimo al 25% del fatturato 2019, oppure al doppio della spesa salariale annua, o ancora al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento per i successivi 18 mesi o 12 mesi, rispettivamente nel caso di piccole e medie imprese, oppure di medie imprese fra 250 e 499 dipendenti.
Il prestito, lo ricordiamo, è coperto al 90% dal fondo di Garanzia PMI, percentuale che può salire al 100% per le imprese che fatturano fino a 3,2 miliardi con l’intervento aggiuntivo dei Confidi.
La norma (articolo 13, comma 1, lettera c, numero 2, del dl 23/2020) prevede esplicitamente che rilevi il fatturato 2019 (rispetto al quale, come detto, il prestito non può superare il 25%). Ebbene, ci sono imprese che potrebbero non aver ancora depositato il relativo bilancio. Come detto, questo non è un ostacolo, perché essendo il periodo fiscale comunque concluso, l’azienda è nelle condizioni di presentare un documento valido alla banca.
Le indicazioni precise sono contenuto in uno dei moduli di richiesta, per la precisione nell’allegato 4 – annex.
Il beneficiario deve barrare la casella relativa al modo in cui sceglie di calcolare l’importo del massimo del prestito, scegliendola fra quelle elencate nel punto c della prima dichiarazione presente nel modulo. L’ipotesi relativa ai ricavi, si legge, “corrisponde al 25% del fatturato totale registrato nell’esercizio contabile 2019”. Il dato può risultare dal bilancio depositato alla Camera di Commercio oppure (ad esempio, per una partita IVA) dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Nel caso però in cui nessuno di questi documenti fosse ancora disponibile, si possono presentare:
- il bilancio approvato, ma non ancora depositato in CCIAA,
- la dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate,
- il prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato.
Come si vede, quindi, è possibile sia per le imprese presentare un documento valido alternativo al bilancio depositato, sia per professionisti e partite IVA presentare la dichiarazione dei redditi non ancora inviata all’Agenzia delle Entrate.