A causa dell’emergenza Coronavirus, come noto il Governo ha previsto la sospensione delle rate del mutuo, tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Grazie alle novità contenute nella legge di conversione del decreto Cura Italia, infatti, è stata estesa la platea dei beneficiari e dei mutui interessati dalla moratoria. In particolare: quelli di importo fino a 400mila mila euro (soglia precedente 250mila euro) e quelli concessi tramite il Fondo di garanzia gestito da CONSAP. Per farlo bisogna utilizzare il nuovo modulo redatto dal Ministero dell’Economia e pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quelli del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi.
=> Scarica il nuovo modulo di richiesta
Sospensione mutui nel Cura Italia
In particolare è l’articolo 54 del Decreto “Cura Italia” ad integrare la disciplina del cosiddetto Fondo Gasparrini, che prevede per i titolari di un mutuo prima casa in condizioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il Fondo interviene in questi casi sostenendo il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
La novità è contenuta nella Legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, in vigore dal 30/04/2020.
Meno vincoli fino a fine emergenza
A fronte delle non poche difficoltà che le famiglie italiane stanno affrontando, per via nel protrarsi dell’emergenza da COVID-19, con il lockdown che in molti casi ha imposto lo stop all’attività lavorativa fronte, il Fondo Gasparrini è stato esteso anche ad altre categorie di cittadini:
- dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, anche in caso di ricorso alla cassa integrazione, per un periodo di almeno 30 giorni;
- autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del fatturato almeno del -33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019;
- anche coloro che hanno già fruito in passato della sospensione, se hanno ricominciato a pagare le rate da almeno 3 mesi;
- anche coloro che superano il reddito ISEE di 30.000 euro. Vengono quindi allentati alcuni vincoli, in particolare non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dei mutui prima casa. All’articolo 12 si legge infatti, con riferimento al Fondo solidarietà mutui prima casa:
- Per i lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto legge n. 18 del 2020 (via libera quindi anche ad artigiani e ditte individuali, n.d.r.).
- Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
Sospensione mutuo: modulo di richiesta
La sospensione del mutuo può essere richiesta compilando il modulo online ed inviandolo secondo le modalità indicate da ciascuna banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo. Oltre alla carta d’identità o passaporto e permesso di soggiorno, alla domanda va allegata la documentazione comprovante i requisiti richiesti per l’ammissione alla sospensione con ricorso al Fondo Gasparrini.
Ad esempio, in caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi bisognerà presentare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito, oppure la copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.
=> Sospensione rate mutuo: scarica il modulo aggiornato
Il modulo va compilato riempiendo tutti i campi richiesti:
- dati anagrafici dell’intestatario o degli intestatari del mutuo;
- dichiarazione di possedere i requisiti di proprietà dell’immobile, di essere intestatario del mutuo e di essere in possesso delle condizioni di sospensione mutuo;
- dichiarazione di non usufruire di agevolazioni pubbliche (a garanzia del “Fondo prima casa”);
- dichiarazione che non è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge 244/2007.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a CONSAP all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it.