Le regole sui nuovi prestiti garantiti dallo Stato a imprese e professionisti sono più flessibili di quelle normalmente applicate in materia di crediti deteriorati e procedure concorsuali. Ci sono però differenze di trattamento fra i prestiti coperti dal Fondo PMI e quelli garantiti da SACE. Vediamolo nel dettaglio.
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Prestiti Fondo di Garanzia PMI
Sono quelli previsti dall’articolo 13 del dl 23/2020 e riguardano le PMI (ma in considerazione dell’emergenza Coronavirus sono estesi alle medie imprese fino a 499 dipendenti). Prevedono una valutazione del rischio semplificata (la probabilità di inadempimento è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario) e maglie più larghe per le imprese che hanno crediti in sofferenza.
Per quanto riguarda in crediti deteriorati (non rimborsati, considerati non rimborsabili o difficili da restituire, con ripercussioni sul merito di credito), sono ammesse le imprese che hanno nei confronti della banca esposizioni (debiti), considerati come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate».
Tale classificazione non deve però essere precedente al 31 gennaio 2020. Si tratta di espressioni tecniche, definite (con le casistiche precise) nella circolare 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia (parte B, paragrafo 2 dedicato alla qualità del credito). Semplificando molto, si può dire che:
- “inadempienze probabile” sono quelle per le quali si ritiene improbabile il rimborso senza ricorrere ad azioni esecutive,
- quelle scadute o “sconfinanti deteriorate” sono prestiti non rimborsati dopo 90 giorni dalla scadenza.
=> Prestiti garantiti dal Fondo PMI: domande a regime
I crediti classificati come sofferenze vere e proprie impediscono l’accesso alla garanzia del Fondo (situazioni riconducibili all’insolvenza). Per quanto riguarda le procedure concorsuali, sono invece ammesse le imprese che, dopo il 31 dicembre 2019:
- sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del regio decreto 267/1942);
- hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis del decreto di cui sopra),
- hanno presentato un piano di ristrutturazione attestato (articolo 67 del decreto).
Attenzione: queste imprese sono ammesse solo a condizione che le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale alla scadenza.
Prestiti SACE
PMI e autonomi possono accedere ai prestiti SACE (regolamentati dall’articolo 1 del decreto Liquidità imprese) solo dopo aver interamente esaurito quelli garantiti dal Fondo. Restano esclusi i soggetti con crediti in sofferenza e ci sono paletti più severi anche sulle altre tipologie di credito e situazioni societarie. L’impresa:
- non deve essere classificata come “in difficoltà” secondo la definizione comunitaria, alla data del 31 dicembre 2019;
- non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020, sempre secondo la definizione della normativa europea.
Sono importanti le date sopra evidenziate, perché ammettono ai finanziamenti le imprese che hanno avuto difficoltà in seguito all’emergenza Coronavirus.