L’INPS ha fornito nuove precisazioni per i datori di lavoro agricoli che intendono assumere percettori del Reddito di Cittadinanza e usufruire così dei relativi benefici previsti, ai sensi della legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le istruzioni operative per accedere all’incentivo sono già state fornite a suo tempo con il messaggio 8 novembre 2019, n. 4099.
C’è tuttavia un nuovo chiarimento, che riguarda informazioni già fornite nel documento di prassi ma evidentemente non colte da tutti i soggetti interessati:
i datori di lavoro che intendano avvalersi dell’incentivo, compresi quelli agricoli, dovranno rivolgersi alla struttura territoriale INPS di riferimento per il recupero dell’incentivo da aprile 2019 a ottobre 2019, mentre dal mese di novembre 2019 dovranno esporre il beneficio nelle relative denunce.
Tutti i dettagli sono contenuti nel messaggio 20 dicembre 2019, n. 4791, nel quale si legge altresì che i termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale telematica della manodopera agricola occupata (DMAG) sono individuati “entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
Dunque, considerato che i termini per l’invio della dichiarazione relativa al IV trimestre 2019 scadono il 31 gennaio 2020, i datori di lavoro agricoli devono rivolgersi alla struttura INPS di riferimento per il recupero dell’incentivo di competenza aprile-settembre 2019, mentre per ottobre-dicembre 2019 faranno riferimento al DMAG di competenza del quarto trimestre 2019 in scadenza a fine gennaio 2020.