Il credito d’imposta sulla formazione 4.0 viene prorogato al 2020, rimodulato a vantaggio delle PMI (in particolare per le imprese di piccole dimensioni) e delle categorie protette, svincolato anche dalla contrattazione di secondo livello: le novità sono inserite nella Legge di Bilancio 2020, che sostanzialmente riforma l’intero pacchetto Industria 4.0.
Il beneficio continua a riguardare tutte le imprese, indipendentemente da settore economico e regime contabile adottato, che effettuano spese in formazione relativa alle tecnologie previste dal piano ex-Industria 4.0, ora Impresa 4.0.
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Negli anni scorsi, il credito d’imposta era al 40% con un tetto di 300mila euro per ciascun beneficiario. Le modifiche previste dalla legge di Bilancio 2020 rimodulano la percentuale applicabile in base alle dimensioni dell’impresa.
- Piccole imprese: credito d’imposta al 50% fino a un limite massimo annuale di 300mila euro (incremento rispetto alla precedente normativa).
- Medie imprese: beneficio al 40% con tetto a 250mila euro (percentuale immutata ma applicata su un tetto di spesa più basso).
- Grandi imprese: credito d’imposta al 30% fino a 250mila euro.
Attenzione: c’è un incremento al 60%, per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, se la formazione è rivolta a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal decreto del ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017). I tetti massimi annuali a cui si applica l’agevolazione restano quelli sopra esposti, che dipendono quindi dalle dimensioni dell’impresa (300mila euro per le piccole, 250mila euro per le medie e le grandi).
Altra modifica importante, l’agevolazione viene svincolata dalla contrattazione collettiva. Si tratta di una norma che va incontro alle richieste formulate negli anni scorsi dalle imprese. Le precedenti regole prevedevano che per utilizzare il credito d’imposta le attività di formazione dovessero essere regolamentate da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’ispettorato del lavoro. La Legge di Stabilità 2020 elimina questo paletto, che non è più necessario ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta.
Infine, vengono inseriti gli istituti tecnici superiori fra i soggetti esterni che possono fare la formazione agevolata (oltre a soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede, università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Le imprese devono effettuare un’apposita comunicazione al ministero dello Sviluppo economico, modelli e procedure saranno definiti da apposito decreto attuativo. Restano immutate le altre regole previste dal decreto Mise del 4 maggio 2018.