Chiarimenti in merito al credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti in ricerca e sviluppo – introdotto dall’art. 3, D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014 e da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 70 e 71 della legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) – sono arrivati in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 485/2019.
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Bonus Ricerca e distacco
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per la società istante di poter includere nell’attività di ricerca e sviluppo gli oneri relativi ad un contratto di distacco di un’unità di personale da parte di una consociata, nelle tipologie di costo ammissibili ai sensi del sopracitato art. 3.
Secondo il Fisco, infatti, il lavoratore può considerarsi, durante la durata del contratto, alle dipendenze della società “utilizzatrice” e il costo sostenuto dalla società istante per il personale può confluire tra i costi agevolati nella misura in cui il lavoratore partecipa effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo.