In risposta all’interpello n. 368/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti indiretti in startup innovative ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2012. In particolare viene chiarito che l’investimento indiretto in una startup innovativa avvenuto sottoscrivendo un aumento di capitale scindibile non progressivo in una società intermediaria, assume rilevanza per i soggetti che hanno investito in quest’ultima, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della startup è stato eseguito.
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Investimenti in startup innovative
L’Agenzia delle Entrate ricorda come la norma citata abbia introdotto determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di queste società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette startup innovative. Tali incentivi fiscali sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
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Secondo quanto disposto dal decreto attuativo del 25 febbraio 2016, ai fini della definizione delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative, si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati.
La capitalizzazione va ritenuta effettiva quando sia la startup innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote. Ciò anche nel caso in questione dove i conferimenti sono stati frazionati.
In questi casi, come quello sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, la società può rilasciare la certificazione richiesta dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, al fine di consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF.