Bonus aggregazioni al via per le operazioni realizzate dal primo maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2022: sconto fiscale IRES e IRAP su valore di avviamento, beni strumentali materiali e immateriali, fino a 5 milioni di euro.
L’aggregazione deve coinvolgere imprese operative da almeno due anni, che non possono fare già parte dello stesso gruppo societario.
Sono esclusi i soggetti partecipati almeno al 20%. La società che risulta dall’aggregazione decade dall’agevolazione se effettua nei successivi quattro anni nuove operazioni straordinarie oppure cede i beni agevolati. In questo caso, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società versa IRES e IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, senza pagare sanzioni e interessi.
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Il bonus aggregazioni si applica ai soggetti previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera a, dpr 917/1986, come società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione.
L’operazione è realizzata attraverso fusione o scissione, a partire dall’entrata in vigore del decreto (il primo maggio scorso), fino al 31 dicembre 2022. Si applica, quindi, a tutte le operazioni che verranno effettuate entro questa data.
Si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Nel caso di operazioni di conferimento d’azienda, è riconosciuto il maggior valore iscritto dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo sempre fino a 5 milioni di euro.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.