L’iperammortamento nell’ambito degli incentivi Industria 4.0 spetta anche se il macchinario non è costantemente interconnesso, rispettando una serie di regole specifiche: la precisazione viene fornita dall’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello (in via di pubblicazione) presentato da Giulio Andreani, partner studio legale tributario Dentons, nell’interesse di un gruppo di aziende, che sostanzialmente conferma la soluzione prospettata.
Il punto è la corretta interpretazione dei commi 9 e seguenti della legge 232/2016, la manovra 2017, che ha istituto l’iperammortamento al 150% sull’acquisto di macchinari per la digitalizzazione in chiave 4.0 (con la manovra di quest’anno l’iperammortamento è stato rimodulato con tre aliquote, al 170, 100, e 50%, a seconda dell’entità dell’investimento).
La norma stabilisce che per utilizzare l’iperammortamento, il bene debba rispettare il requisito della interconnessione al sistema aziendale, e che l’agevolazione parta nell’anno di imposta in cui avviene tale interconnessione. In altri termini, se un macchinario è stato acquistato nel 2017 ma interconnesso nel 2018, l’agevolazione si applica dal periodo d’imposta 2018.
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L’interpello chiede se l’interconnessione, una volta realizzata, debba essere sempre attiva oppure se la macchina possa essere utilizzata anche con modalità manuali, ad esempio perché manca la connessione.
Ebbene, il Fisco ha approvato l’interpretazione proposta da Andreani, secondo la quale «nessuna disposizione normativa impone di mantenere il bene agevolato sempre interconnesso», per cui il macchinari può essere disconnesso ad esempio nei priori di inattività aziendale, oppure per problemi tecnici, come la mancanza di segnale.
L’Agenzia delle Entrate conferma che l’iperammortamento per Industria 4.0 possa essere utilizzato anche se il bene non è costantemente interconnesso (ad esempio, a causa di mancanza di segnale in alcune aree) o se, per alcune specifiche attività, venga utilizzato esclusivamente in modalità manuale.
A condizione, però, che il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non sia preponderante rispetto al periodi in cui, invece, l’interconnessione funziona.
Nel caso specifico, il bene agevolato è uno strumento che, in determinate circostanze (in galleria o in cava), in mancanza di segnale colleziona dati senza trasmetterli. Questa casistica è ammessa. Diverso sarebbe se la mancanza di interconnessione fosse dovuta ad assenza di architettura di rete o di capacità di connettersi del bene stesso. In questi casi l’agevolazione non è prevista.
Infine, l’utilizzo manuale per determinate attività non pregiudica la possibilità di usare l’ipermmortamento se riguarda attività sostanzialmente marginali. Nel caso specifico, la macchina funziona manualmente solo per alcune attività propedeutiche ai suoi scopi, che rappresentano il 7% circa del suo periodo di utilizzo: di conseguenza, la condizione della marginalità viene rispettata.