I tassi di interesse maturati sui mutui prima casa possono essere portati in detrazione al 19% fino ad un massimo di 4mila euro in fase di dichiarazione dei redditi. Ma l’immobile deve trovarsi nel territorio dello Stato.
Lo chiariscono le istruzioni di compilazione del Modello Redditi PF 2024 (fascicolo 2 – Parte terza). Vediamo in dettaglio tutte le regole.
Detrazione interessi mutuo ipotecario
Sono detraibili gli interessi pagati su mutui e prestiti come quelli ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale solo con riferimento ad immobili situati in Italia.
La condizione vale sia per i contribuenti con residenza fiscale in Italia (ai quali spetta la detrazione sugli interessi del mutuo prima casa di cui all’art. 15, comma 1, lettera. b), del Tuir) sia per i non residenti (che pagano l’imposta in base alle regole dell’articolo 24 del Tuir).
In realtà, possono esserci anche molte altre situazioni non lineari che sollevano dubbi sulla spettanza della detrazione: tra i casi particolari più comuni vi è ad esempio quello dei mutui accesi con riferimento ad una casa coniugale, con diverse fattispecie che si possono configurare.
Vediamo di seguito le casistiche che comportano il diritto alla detrazione IRPEF.
Mutuo casa in comunione dei beni
Il caso più tipico è quello di una casa acquistata dopo il matrimonio in comunione dei beni da parte dei due coniugi, accendendo un mutuo cointestato. In questo caso ai due coniugi viene riconosciuta la rispettiva percentuale di detrazione. Questo anche se il rogito è stato effettuato a nome di uno solo dei due, essendo comunque l’immobile di proprietà di entrambi ai sensi dell’art. 177 del Codice Civile.
Casa acquistata prima del matrimonio
Diverso è il caso in cui la casa è stata acquistata prima del matrimonio da uno solo dei due coniugi, al quale spetta la detrazione, preclusa all’altra parte anche se partecipa alle spese con un contratto di mutuo cointestato. In sostanza l’agevolazione è riconosciuta solo al titolare della proprietà dell’immobile e solo per la quota di interessi passivi effettivamente versati, mentre l’altra parte della detrazione si perde.
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Casa cointestata, ma non il mutuo
Può anche accedere che la casa sia cointestata ad entrambi i coniugi, ma uno solo dei due si accolli il mutuo. In questo caso al coniuge che ha stipulato il mutuo viene riconosciuta la detrazione piena, ovvero pari al 19% di tutti gli interessi passivi pagati.
Coniuge a carico
Se uno dei due coniugi è a carico, l’altro può beneficiare della detrazione per intero, anche se in caso di mutuo cointestato. Chi ha stipula il mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, può dunque detrarre dall’IRPEF nel proprio 730, interessi passivi e oneri accessori nella misura del 19%, su un massimo di 4.000 euro.
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Coniuge incapiente
In caso di mutuo cointestato, se uno dei due coniugi non è a carico, anche se incapiente, la sua quota di detrazione non può essere recuperata dall’altro e quindi si perde.