Domanda, requisiti, funzionamento: il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il decreto con le nuove condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia PMI, che si applicheranno dal prossimo 15 marzo.
Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito del MiSE. Prevede nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo e una nuova articolazione delle misure di garanzia, in base all’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma del Fondo (DM 6 marzo 2017). Il Fondo di Garanzia può intervenire a favore delle PMI in due modi:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori (anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori),
- riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti (anche in qualità di capofila di pool).
Accesso al Fondo
Il decreto stabilisce i requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni finanziarie. Per quanto riguarda i beneficiari, le PMI possono appartenere a qualsiasi settore, con alcune eccezioni elencate dal provvedimento (ad esempio: agricoltura, silvicoltura e pesca, attività finanziarie e assicurative, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, personale domestico, organizzazioni ed organismi extraterritoriali).
Ci sono poi una serie di pre-requisiti, sostanzialmente legati all’assenza di inadempienze (sono elencate tutte le casistiche relative a mancati rimborsi e sofferenze bancarie) e a eventuali procedure di liquidazione. Ci sono anche regole relative al merito creditizio, valutato dal Gestore del Fondo sulla base del livello di rischiosità (con norme specifiche per le startup). In alcuni casi non è necessario il merito di credito: startup-innovative (con determinati paletti), operazioni di microcredito, di importo ridotto, a rischio tripartito, Resto al Sud.
Operazioni ammesse
Fra le altre cose, le operazioni finanziarie ammissibili devono essere direttamente finalizzate all’attività di impresa, devono avere una durata stabilita e certa, non possono riguardare attività connesse all’esportazione, non devono essere deliberate da più di sei mesi. Nel caso di operazioni di sottoscrizione di minibond, sono ammissibili solo se non prevedono obblighi di conversione. Ci sono poi regole particolari per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti o a rischio tripartito.
Domanda
La domanda si invia al gestore del fondo utilizzando l’apposita funzionalità del Portale FdG, e deve contenere:
- tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e delle altre attività istruttorie;
- le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali; in particolare: tasso (fisso o variabile), eventuali commissioni bancarie applicate all’operazione finanziaria. Per il tasso devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali). Per le operazioni di riassicurazione e/o controgaranzia, va indicato il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale. Per le Operazioni di microcredito, il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
- le ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza;
- le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull’operazione finanziaria (descrizione, l’ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell’eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l’ammontare dell’eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia).
L’istruttoria sulle domande viene effettuata dal gestore del fondo, che risponde entro due mesi dall’invio della richieste, o della eventuale integrazione chiesta a completamento della richiesta.
Per approfondimenti, le nuove disposizioni del Fondo ed il testo della Riforma