Mutui: deducibilità interessi limitata

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Dicembre 2018
Aggiornato 11 Ottobre 2019 11:23

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Il decreto che cancella la deducibilità integrale degli interessi passivi dei mutui stipulati dalle società immobiliari e l'allarme lanciato da Ance e Assoimmobiliare.

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva europea anti elusione fiscale (Atad) modifica la deducibilità degli interessi sui mutui delle società immobiliari che costruiscono appartamenti da affittare, rischiando di assestare un brutto colpo al real estate italiano: a lanciare l’allarme sono Assoimmobiliare e Ance.

Ad essere penalizzata sarebbe l’intera economia del Paese, contribuendo l’industria immobiliare e delle costruzioni in modo importante all’occupazione e per circa il 18% al PIL dell’Italia, favorendo al contempo l’afflusso di capitali internazionali. A questo va aggiunto l’impatto della minore deducibilità degli interessi passivi sul mercato delle locazioni di immobili, con un effetto negativo anche per le imprese affittuarie.

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Deducibilità interessi passivi

L’articolo 1 dello Schema di Dlgs su “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi” (Atto 42 Relatori On. Andrea Caso-M5S e Sen. Elisa Pirro-M5S) elimina infatti la possibilità per le società immobiliari di deduzione integrale degli interessi passivi dei mutui stipulati per la costruzione di edifici destinati alla locazione.

Ad essere modificato è l’articolo 96 comma 3 del Tuir, applicando i limiti di deducibilità anche ad interessi passivi e oneri finanziari come previsto dalla direttiva europea (articolo 2, paragrafo 1, numero 1) che li include nell’elenco delle grandezze a cui applicare la limitazione della deducibilità.

L’Ance ha quindi chiesto al Governo di valutare l’opportunità di sostituire, all’articolo 1, comma 1, alinea articolo 96, comma 1, le parole «compresi quelli inclusi nel costo dei beni» con le parole «diversi da quelli compresi nel costo dei beni», in modo da confermare quanto già previsto a legislazione vigente.