La Legge di Bilancio 2019 introduce diverse novità volte ad incentivare la crescita del tessuto produttivo italiano, tuttavia alcune misure sembrano andare nel verso opposto. È questo il caso dell’articolo 13 della manovra che prevede la rimodulazione del Bonus R&S, che prevede un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in attività di ricerca e sviluppo.
=> Legge Bilancio 2019: misure per le imprese
Rimodulazione Bonus Ricerca
In particolare la disposizione prevede che:
- il tetto massimo scenda da 20 a 10 milioni di euro;
- l’aliquota passi dal 50% al 25% per diverse voci relative sia ai costi del personale impegnato nelle attività di R&S sia ai soggetti ai quali viene commissionato il progetto.
Eccezioni ai tagli
Vengono tuttavia stabilire alcune eccezioni ai tagli: il Bonus resta al 50% per le spese che riguardano il personale dipendente interno all’azienda, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i contratti stipulati con università, enti di ricerca, Startup innovative e PMI innovative, quando non appartengono allo stesso Gruppo dell’impresa committente.
Bonus R&S
Per il resto il meccanismo dell’’incentivo resta lo stesso e prevede la possibilità per le imprese di fruire fino al 2020 (per ora non c’è traccia dell’attesa proroga dell’incentivo oltre tale data) di un credito d’imposta per le spese incrementali (rispetto all’investimento medio effettuato nel triennio 2012-2014) in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il bonus può essere riconosciuto a tutte le imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico di appartenenza.
=> Incentivi statali per Ricerca e Sviluppo
Controlli in Legge di Bilancio
La manovra in approvazione prevede inoltre che:
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a realizzare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta.
E nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi:
La relazione deve essere rilasciata all’impresa da chi esegue le attività di ricerca e sviluppo.