APE Volontaria, la restituzione del prestito

di Barbara Weisz

13 Aprile 2018 14:57

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Premorienza, estinzione anticipata, mancata rateazione: circolare INPS sulla restituzione del prestito APE Volontario nei casi particolari.

Contestualmente alla piattaforma web per la domanda definitiva di APE Volontaria, l’INPS fornisce una serie di chiarimenti sulla restituzione del prestito e sull’attivazione del Fondo di Garanzia, con il messaggio 1604/2018, che enumera alcune casistiche che pottebbero interferire con il meccanismo classico, ossia la restituzione a rate ventennali del prestito pensionistico a garanzia pensionistica una volta raggiunti i requisiti per la decorrenza del trattamento di vecchiaia.

Recupero rate

Nel caso in cui la pensione diretta non sia sufficiente a coprire qualche rata di restituzione APE, l’INPS può rivalersi su altri trattamenti erogati o eventuali somme dovute a titolo di TFR. Se anche questo non è possibile, gli eventuali ratei arretrati vengono trattenuti sugli assegni di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, sempre nel rispetto dei criteri di salvaguardia previsti dalla legge (limite del quinto, tutela trattamento minimo). In questo caso, cioè se ci sono arretrati da recuperare, le trattenute vengono applicate anche sulla tredicesima (che di norma non subisce la rata). Un altro caso particolare è la liquidazione della pensione in ritardo rispetto alla decorrenza: l’INPS non applicherà le rate arretrate automaticamente ma la spalmerà su più mensilità.

Altri casi di variazione del piano di recupero

  • Finanziamento supplementare: esercitsndo l’opzione in base alla quale gli adeguamenti alle aspettative di vita (successivi al 2019) determinano un allungamento del piano di rateazione, la banca comunicherà all’INPS il nuovo piano di ammortamento.
  • Estinzione anticipata totale: la banca effettua le comunicazioni, l’INPS smette di trattenere le rate.
  • Estinzione anticipata parziale: la banca comunica la nuova situazione e l’importo della rata ricalcolata, applicata dal primo assegno pensione utile; in questo caso, il titolare della prestazione pagherà un indennizzo alla banca per i costi di gestione della pratica.

In entrambi i casi di estinzione anticipata, all’assicurato viene restituita la parte di premio assicurativo non goduta.

Fondo di garanzia

Si attiva a copertura dell’80% del debito in alcuni specifici casi.

  • Pensione revocata: l’INPS effettua le comunicazione alla banca, che entro nove mesi può chiedere l’intervento del fondo.
  • Più di 200 euro di rate non pagate da almeno 180 giorni: è sempre l’istituto finanziatore a chiedere l’attivazione del Fondo dopo ulteriore 90 giorni. La richiesta va presentata entro nove mesi.
  • Impresa assicuratrice inadempiente: la banca chiede l’attivazione del fondo a 60 giorni dalla comunicazione di decesso e 30 giorni dalla eventuale inadempienza dell’impresa assicuratrice. Trascorsi questi termini, la richiesta va presentata entro i nove mesi.
  • Decesso dell’assicurato: se la banca non ha recuperato entro 180 giorni eventuali somme versate dopo il decesso dell’assistito, ha nove mesi di tempo per chiedere l’intervento del fondo.