L’APE Volontario, partito con oltre un anno di ritardo, continua a presentare incompletezze e punti poco chiari: le due questioni più urgenti riguardano le convenzioni con banche e compagnie assicurative e la scadenza per la domanda di arretrati. Nel primo caso il nodo è burocratico, nel secondo è interpretativo.
L’APe volontaria, come è noto, offre un anticipo sulla pensione erogato dall’INPS ma finanziato dal sistema di credito privato. La convenzione tra Ministero, INPS e ABI fissa le regole del prestito pensionistico ma di fatto non si conosce ancora l’elenco delle banche a cui è chiedere il finanziamento. Si tratta di un passaggio chiave per proseguire con la fase di domanda di APE: dal 14 febbraio si può chiedere la certificazione sul diritto e (risposta entro 60 giorni) per poi inoltrare richiesta di anticipo pensione indicando l’istituto finanziatore, ma senza elenco banche convenzionate tutto rimane pura teoria.
I tempi ormai più che maturi: chi ha chiesto la certificazione del diritto deve ricevere risposta al più tardi entro metà aprile, a quel punto a ridosso di un’altra importante scadenza: quella dl 18 aprile per la richiesta degli arretrati. E siamo al secondo nodo: la norma che ha istituito il prestito pensionistico, legge 232/2016, ne aveva previsto l’avvio entro il primo maggio 2017, per cui i decreti attuativi hanno stabilito il diritto alla retroattività, su richiesta dell’interessato, per chi aveva già i requisiti per l’APE volontario al primo maggio 2017.
Siccome l’opzione comporta la richiesta di un prestito più alto, è stata lasciata al lavoratore la scelta se esercitare o meno la retroattività (applicata d’ufficio all’APE Social). Ma senza la certificazione del diritto non si può procedere. E senza elenco banche non si può fare domanda. Peccato che il diritto agli arretrati decada tra pochi giorni, ossia il 18 aprile (in base alla circolare INPS 28/2018):
I soggetti che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra il primo maggio e il 18 ottobre 2017, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell’APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.
Questa indicazione è contenuta nel punto 4 della circolare, che è dedicato alla domanda di APE (non alla richiesta di certificazione del diritto, regolata dal precedente punto 3). Quindi, par di capire che, per chiedere gli arretrati, si deve essere già in possesso della certificazione del diritto.
Se questa è l’interpretazione corretta, riusciranno a chiedere la retroattività solo gli assicurati che hanno presentato richiesta di certificazione a metà febbraio, negli altri casi si rischia di restare fuori.
In ogni caso, sarebbero necessari chiarimenti (INPS, Ministero), per capire se esiste la possibilità di presentare la domanda di retroattività prima di aver ottenuto la certificazione del diritto o se è pensabile un escamotage normativo per prorogare la scadenza del 18 aprile.