Dallo scorso 1 gennaio 2015 l’operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene ricondotto all’interno dei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.
La circolare del 14 gennaio 2015 n. 2 di Medio Credito Centrale ricorda in tal proposito che l’imposto complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno stato membro a un’unica impresa non può superare 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, e che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può invece superare 100 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis non possono inoltre essere utilizzati per acquistare veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
=> Aiuti alle imprese in regime “de minimis”
In tal proposito, si ricorda altresì che se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita contemporaneamente anche altre attività che invece sono soggetti al massimale di 200 mila euro, all’impresa si applicherà comunque tale massimale, a condizione che lo stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati (quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi) che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 mila euro e che, inoltre, non si utilizzino aiuti de minimis per poter procedere all’acquisto di veicoli destinati al trasporto delle merci su strada.