Un credito d’imposta per tutte quelle imprese che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali della categoria 28 della tabella Ateco 2007. E’ quanto prevede il nuovo decreto sviluppo: un’agevolazione pari al 15% delle spese effettuate fino al 30 giugno 2015. Attenzione però: il bonus riguarda solo l’importo che eccede la media dell’ultimo quinquennio (si calcola all’eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso rispetto alla media dei cinque anni precedenti, escludendo quello con importo più elevato).
Dunque, dal 30 giugno 2014 (data di entrata in vigore della misura) è tornato il bonus investimenti, questa volta riproposto dall’articolo 1 del Decreto Sviluppo 2014.
L’incentivo è destinato ai titolari di reddito d’impresa ossia ditte individuali, società di persone, società di capitali e cooperative. Si applica alle acquisizioni, in proprietà o in leasing. Il bene agevolato deve essere nuovo e destinato a strutture produttive situate in Italia (restano esclusi beni immobili e immateriali). Il credito si dovrà compensare nel modello F24, senza applicazione di limiti di importo, in tre rate annuali di pari ammontare, partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’investimento.
Vincoli
L’agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all’acquisto. Inoltre i beni non devono essere trasferiti entro il termine per gli accertamenti ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello Unico. Quest’ultima condizione è riferita esclusivamente agli acquisti effettuati fra il 2014 e il 2019.