Sarà attivo dal 27 aprile 2013 il regolamento ministeriale che modifica il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per la prima casa: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile, si riattiva definitivamente il Fondo nato per sostenere coloro che si trovano in particolari difficoltà economiche e sono impossibilitati a versare regolarmente le rate del finanziamento.
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Le regole contenute nel nuovo regolamento (che modificano quanto contenuto nella legge n. 244 del 24 dicembre 2007, secondo quanto stabilito dal decreto n. 37 del 22 febbraio 2013) si applicano, tuttavia, solo alle domande di accesso al Fondo inviate in seguito all'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Le novità riguardano i criteri di accesso al Fondo – è consentita la sospensione del pagamento del mutuo per la prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi – che allo stato attuale sono stati così definiti:
1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, anche per limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione.
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2. Cessazione dei rapporti di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione.
3. Morte o riconoscimento di handicap grave, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.