La Corte Ue chiarisce come debba essere considerato, ai fini IVA, l'acquisto di crediti, scaturiti da contratti di mutuo, successivamente disdetti e dichiarati risolti operazione finanziaria: nell’ambito del sistema IVA, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti a un certo prezzo o controvalore.
Pertanto se l'attività di un prestatore consiste nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette a IVA.
Una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, secondo l'articolo 2, n. 1, della sesta direttiva, divenendo operazione imponibile soltanto quando tra prestatore e utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. A tal riguardo, la nozione di prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, secondo l'articolo 2, punto 1, presuppone la sussistenza di un nesso diretto tra servizio e controprestazione.
I giudici europei puntualizzano che nelle operazioni di factoring, in cui il factor garantisce al cliente il pagamento dei crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori, rientra nello sfruttamento del bene per ricavarne introiti con un certo carattere di stabilità .