Tratto dallo speciale:

Bonus per assunzione di giovani disoccupati… fondi in attesa

di Roberto Grementieri

11 Febbraio 2011 09:00

logo PMI+ logo PMI+

Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato nei mesi scorsi 51 milioni di euro (decreto 19 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010) per promuovere l’giovani disoccupati da almeno sei mesi, con meno di 35 anni e figli a carico (genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, o affidatari di minori).
Il bonus verrà  assegnato solo per assunzioni con con­tratto a tempo indeterminato, anche part-time. Peccato che ancora non sia stata data notizia dell’indivi­duazione del soggetto gestore del fondo, che dovrà  seguire e gestire l’iter di presentazione delle richieste e poi procedere all’erogazione dei bonus.

Il beneficio aziendale – 5mila euro per ogni assunzione, nel limite massimo di 5 nuovi assunti per azienda – riguarderà  imprese private e società  cooperative che assumeranno nei limiti delle risorse stanziate.

I lavoratori assunti dovranno avere in corso o fatto sca­dere un contratto di lavoro a tempo determinato o una delle tipologie contrattuali elencate di seguito e che, in caso di cessazione di tale contratto di lavoro, risultino iscritti, durante il periodo di inattività  lavorativa, presso un centro pubblico per l’impiego o un’Agenzia per il lavoro: contratto di somministrazione a tempo indeter­minato o determinato; contratto di lavoro intermittente e lavoro riparti­to (job sharing); contratto di inserimento; contratto a progetto o collaborazione occasiona­le e lavoro occasionale accessorio.

Il beneficio non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbli­go derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale; se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo og­gettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità  sostanzialmente diverse da quel­le dei lavoratori licenziati; se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità  sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario; ­nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesi­ma impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; in caso di esaurimento delle risorse al momento dell'assunzione.