Mini sanatoria per il Bonus Ricerca e Sviluppo : per le aziende interessate, c’è infatti la possibilità di restituire al Fisco eventuali somme indebitamente utilizzate fra il 2015 e il 2019. Ma a determinate condizioni. Vediamo quali.
Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo
L possibilità di regolarizzazione è per le imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per ricerca e sviluppo introdotto nel 2013 (dl 145/2013, articolo 3) maturato fra il 2015 e il 2019, senza averne effettivamente diritto.
Si tratta del tax credit al 25%, elevabile al 50% per alcune specifiche tipologie di spese in R&S.
Le imprese possono sanare la propria posizione restituendo le somme che non spettavano con una procedura di riversamento spontaneo attivabile a condizione che abbiano effettivamente svolto le attività di R&S per le quali hanno utilizzato l’agevolazione, e sostenuto le relative spese.
Sono sanabili solo le violazioni che non dipendono da comportamenti fraudolenti, ossia soltanto nei seguenti casi:
- imprese che, dopo il 2016, hanno utilizzato il credito d’imposta R&S in modo non conforme all’interpretazione autentica contenuta nella manovra 2017 (articolo 1, comma 72, della legge 14/2018), che riguarda le attività svolte in Italia per conto di imprese estere. In pratica, in base a questa norma, se il committente è un’impresa Ue, oppure dello Spazio economico Europea, oppure di un paese contenuto nell’elenco di cui al decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, sono agevolabili solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero. In definitiva, chi non ha interpretato correttamente questa regola, può sanare la propria posizione;
- imprese che hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica di riferimento.
Non sono ammesse alla sanatoria le imprese che hanno indebitamente utilizzato il bonus R&S per i seguenti motivi:
- condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta;
- casi in cui sono già stati emessi atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto (se l’atto istruttorio o il provvedimento non era ancora definitivo al 22 ottobre scorso, si può sanare l’irregolarità riversando l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione prevista per gli altri casi).
Come aderire alla sanatoria
Per aderire alla sanatoria, bisogna inviare domanda all’Agenzia delle Entrate in base alle procedure che verranno predisposte con specifico provvedimento. Inoltre, bisogna restituire le somme.
Chi aderisce alla sanatoria non è perseguibile per il reato tributario di indebita compensazione, che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro.