Con le nuove risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti applicativi del bonus facciate: ammessa l’agevolazione fiscale anche se la ristrutturazione della facciata esterna dell’edificio è solo parzialmente visibile dalla strada, mentre restano sempre escluse le spese di riverniciatura di scuri e persiane.
Il bonus è quello introdotto dalla legge n. 160/2020, articolo 1, commi da 219 a 223 (legge di bilancio) e concede una detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno per interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (strutture opache, balconi, ornamenti e fregi) in zone A o B, secondo i criteri stabiliti dal DM Lavori Pubblici n. 1444/1968 e con regole specifiche in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Tutti i riferimenti e le regole di base sono contenute nella Guida 2020 dall’Agenzia delle Entrate.
Lavori interni
Con il primo interpello si chiarisce che il bonus spetta anche se la zona interessata dagli interventi è visibile solo parzialmente dalla strada. A patto che i lavori riguardino il perimetro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale” del fabbricato. Se invece non sono visibili da strada, non saranno agevolabili i lavori su per il rifacimento di superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Se invece sono visibili, allora sono detraibili.
Il beneficio può essere fruito anche come sconto in fattura o con cessione del credito d’imposta, per un importo pari alla detrazione spettante.
Finestre e infissi
La tinteggiatura di scuri e finestre non rientra tra le spesse ammesse al bonus facciate. Sono agevolabili sempre e solo interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo su elementi della facciata che fanno parte della struttura opaca verticale, oltre alla pulitura e tinteggiatura della superficie stessa. Sono quindi esclusi lastrici solari e tetti, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.