Il 22 marzo 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n.25 del 6 febbraio 2007 in attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro di riferimento relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive presenti in Italia.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2007, prevede quindi l’obbligo di informazione e di consultazione per i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, rispettando i reciproci diritti e trovando un punto di equilibrio tra impresa e dipendenti.
Le informazioni relative alle attività di impresa dovranno essere preparate dai datori di lavori e fornite ai rappresentanti che procederanno ad effettuare un esame adeguato. La consultazione, invece, riguarderà lo scambio di opinione tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro e avrà come oggetto l’andamento dell’attività dell’impresa, il rischio occupazionale, la situazione economica e strutturale e ogni decisione che possa comportare un cambiamento rilevante all’interno dell’organizzazione del lavoro.
È previsto, inoltre, l’obbligo per i rappresentanti dei lavoratori di non rivelare ai lavoratori le informazioni che hanno ricevuto in via riservata. In caso di violazione del divieto saranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.
Secondo l’art. 3 il decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 dipendenti. Tuttavia in deroga alla regola, il decreto si applicherà dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008 soltanto nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.