Ribadito il codice tributo da indicare nel modello F24 da quelle aziende che, avendo registrato una perdita d’esercizio in bilancio, vogliono trasformare gli anticipi già versati (e iscritti nel bilancio stesso) in credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito – con la risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011 – i chiarimenti su come fruire dell’agevolazione.
Il codice tributo per il credito d’imposta è in questo caso il “6834”, da utilizzare per il Modello F24 (Credito d’imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi
da 50 a 59 del dl 225/2010 e successive modificazioni).
Il credito d’imposta (di cui si gode senza limiti d’importo) va indicato anche nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2011: quadro RU > sezione XIX > codice credito “80”).
La risoluzione fornisce le indicazioni operative per utilizzare correttamente il credito in compensazione, agevolazione derivante dall’applicazione del Milleproroghe (DL 29 225/2010, Articolo 2, comma 55). In sostanza, il credito d’imposta risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio.
Il credito d’imposta da richiedere con codice tributo “6834” spetta a tutti i soggetti IRES («costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge») per i quali le attività su cui sono stati versati gli anticipi riguardino:
- «svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell ‘ articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
- «valore dell ‘ avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d ‘ imposta ai fini delle imposte sui redditi».
Importo massimo di imposte anticipate: perdita d’esercizio in bilancio moltiplicata per il rapporto tra attività per imposte anticipate e somma del capitale sociale e delle riserve.
Decorrenza: la trasformazione delle imposte «decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci». Ovviamente, questo vale per tutti i bilanci approvati successivamente all’entrata in vigore del Milleproroghe.