Nessuna retroattività per la detassazione al 10% dei premi di produttività: Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro chiariscono nella circolare n. 19/E che l’agevolazione parte solo dopo la stipula dell’accordo o del contratto collettivo.
Nessun bonus 2011 verrà quindi concesso sulle somme che i datori di lavoro hanno erogato quest’anno.
Ricordiamo che la tassazione agevolata al 10% è destinata ai dipendenti del settore privato qualora vengano predisposti accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali che prevedano l’incremento della produttività del lavoro. A partire dalla loro data di stipula, il datore di lavoro può applicare ugli emolumenti relativi alla produttività aziendale, ma non a quelle antecedenti.
Questo, anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.
Per i datori di lavoro che erroneamente abbiano applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione senza aver stipulato accordi o contratti collettivi di secondo livello, non subiranno alcun tipo di sanzione, a patto che rimedino versando la differenza entro il 1° agosto 2011.
________________________
ARTICOLI CORRELATI:
- Pmi Lazio, tassazione al 10% per la produttività
- Premi produttività: accordo tra Confindustria e Sindacati
- Premi produttività: basta la parola
- Dichiarazione 2011: recupero IRPEF nel CUD per premi di produttività
- Detrazioni produttività e lavoro straordinario: come recuperare il bonus
- Detassazione premi di produttività: i dubbi interpretativi
- Bonus produttività, sconti fiscali per aziende e dipendenti